Energia - Disciplina della rete di distribuzione di carburanti - Divieto per i comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili - Ricorso della Provincia di Trento - Rinuncia al ricorso - Richiesta di rinvio per verificare se la rinuncia verrà accettata - Rinvio a nuovo ruolo.
È rinviata a nuovo ruolo la causa relativa alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost., 9, numero 3) e 16 dello statuto trentino, al d.P.R n. 1017 del 1978, all'art. 15 del d.P.R. n. 526 del 1987, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 17, comma 4, lett. c), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) - che prevede il divieto per i Comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. A seguito della sentenza n. 183 del 2012, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso, relativamente alla norma censurata, e ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso per verificare se la rinuncia verrà accettata da controparte; la difesa erariale ha aderito alla richiesta di rinvio.
- Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011, v. la citata sentenza n. 183/2012.