Sentenza 47/2024 (ECLI:IT:COST:2024:47)
Massima numero 46033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/01/2024;  Decisione del  24/01/2024
Deposito del 25/03/2024; Pubblicazione in G. U. 27/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  46031  46032


Titolo
Misure di prevenzione - In genere - Individuazione delle condotte relative - Scelta rimessa alla discrezionalità legislativa, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrio (nel caso di specie, non fondatezza della questione avente ad oggetto la disposizione che, a tutela della sicurezza, prevede, in caso di reiterazione di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture serventi i servizi di trasporto, l'applicazione da parte del questore della misura preventiva del divieto di accesso a talune aree urbane). (Classif. 156001).

Testo

Allo stesso modo dell’individuazione delle condotte punibili, anche la selezione delle condotte cui annettere misure a carattere preventivo del genere considerato rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. (Precedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 229/2015 - mass. 38599; S. 250/2010 - mass. 34825)

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da cento a trecento euro chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle aree considerate; e che, contestualmente all’accertamento della condotta illecita, ordina inoltre al trasgressore l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. La selezione delle condotte alla cui reiterazione può conseguire la misura del divieto di accesso, effettuata tramite la norma censurata, è ispirata all’intento di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell’esperienza concreta, il legislatore ha ritenuto che contribuiscano maggiormente a generare un clima di insicurezza in determinate aree urbane, e che si caratterizzano per una indebita e prolungata occupazione di spazi nevralgici ai fini della mobilità o interessati, comunque sia, da rilevanti flussi di persone).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/02/2017  n. 14  art. 9  co. 1

legge  18/04/2017  n. 48  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte