Sentenza 1/2015 (ECLI:IT:COST:2015:1)
Massima numero 38213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NAPOLITANO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/01/2015;  Decisione del  12/01/2015
Deposito del 22/01/2015; Pubblicazione in G. U. 28/01/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Processo minorile - Giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato - Previsione che la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari - Manifesta incongruità in relazione ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore - Necessità che l'interesse del minore trovi adeguata tutela nella particolare composizione del giudice collegiale specializzato (magistrati ed esperti), prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941 - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., l'art. 458 del cod. proc. pen. e l'art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Poiché il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell'udienza preliminare, sia del dibattimento, i suoi esiti possono essere i più diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, al fine di garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è svolto dal giudice collegiale dell'udienza preliminare. Poiché la funzione del primo è uguale a quella svolta dal secondo, la diversa composizione dell'organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell'interesse del minore, non potendosi far dipendere la diversità di composizione da mere evenienze processuali e, soprattutto, dalla determinazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura).

Sull'art. 25 del cod. proc. pen. e sull'irrilevanza di questioni che tendono a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, v. le sentenze nn. 408/2005, 294/1995, 25/1989 e le ordinanze nn. 306/2013 e 222/1997.

Sull'art. 31 Cost. quale disposizione che esprime un principio che richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore, v. le citate sentenze nn. 222/1983 e 143/1996.

Sull'interesse del minore nel procedimento penale minorile, adeguatamente tutelato dalla particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti), v. la sentenza n. 310/2008.

Sui possibili diversi esiti del giudizio abbreviato, che può essere adottato sia nell'udienza preliminare sia in seguito a un giudizio immediato, v. la citata sentenza n. 125/1995.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 458  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  22/09/1988  n. 448  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 31  co. 2

Altri parametri e norme interposte