Sentenza 2/2015 (ECLI:IT:COST:2015:2)
Massima numero 38214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/01/2015;  Decisione del  12/01/2015
Deposito del 22/01/2015; Pubblicazione in G. U. 28/01/2015
Massime associate alla pronuncia:  38215


Titolo
Fauna - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni che consentono provvedimenti di deroga al regime di protezione degli uccelli - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo rispetto alle censure svolte dal ricorrente - Disposizioni medio tempore non applicate - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., e 4, numero 3), dello statuto friulano - degli art. 15, comma 1, lett. a), c) e d) e 18, comma 1, lett. a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, recanti disposizioni sui provvedimenti di deroga al regime di protezione degli uccelli, sulla programmazione faunistica e sull'esercizio dell'attività venatoria. Nelle more del giudizio, è sopraggiunta la legge regionale n. 7 del 2013, che ha, tra l'altro, abrogato l'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 15 del 2012, ha modificato i commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2007, sostituiti rispettivamente dal comma 1, lett. c) e d), del suddetto art. 15, e ha abrogato l'art. 18, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 15 del 2012. La novella legislativa è del tutto satisfattiva rispetto alle censure svolte dal ricorrente, poiché, attraverso l'abrogazione o la sostituzione delle disposizioni impugnate, elimina dall'ordinamento regionale le norme oggetto del ricorso, e, quando le sostituisce, ne introduce altre di contenuto differente. La Regione ha dichiarato che le norme censurate, nella versione originaria, non hanno avuto medio tempore applicazione.

Nel senso che la modifica in senso satisfattivo delle norme impugnate comporta la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 181/2014, 70/2013 e 68/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2012  n. 15  art. 15  co. 1

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2012  n. 15  art. 15  co. 1

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2012  n. 15  art. 15  co. 1

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2012  n. 15  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte