Sentenza 2/2015 (ECLI:IT:COST:2015:2)
Massima numero 38215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  12/01/2015;  Decisione del  12/01/2015
Deposito del 22/01/2015; Pubblicazione in G. U. 28/01/2015
Massime associate alla pronuncia:  38214


Titolo
Fauna - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che i soggetti abilitati possano recuperare la selvaggina con l'utilizzazione dell'arma "ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura" - Disposizione abrogata, applicata medio tempore - Contrasto con il divieto, espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, di trasportare armi per uso venatorio nei giorni in cui non è consentita la caccia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 18, comma 1, lett. d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, che, aggiungendo l'art. 26-bis alla legge regionale n. 6 del 2008, consente ai recuperatori abilitati l'attività di recupero della selvaggina con l'utilizzazione dell'arma ogni giorno della stagione venatoria, compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stessa. La disposizione impugnata (abrogata dalla legge regionale n. 7 del 2013 ma medio tempore applicata) si pone in contrasto con l'art. 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157 del 1992 - che vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso - ed elude così il divieto di cacciare nei predetti giorni, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
(Resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.)

- Per l'affermazione che il divieto di trasposto di armi per uso venatorio nei giorni in cui non è consentita la caccia sia espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 278/2012, 151/2011 e 387/2008.

- Sull'impossibilità di dichiarare cessata la materia del contendere ove la disposizione impugnata, benché abrogata, abbia ricevuto medio tempore applicazione, v., da ultimo, la citata sentenza n. 303/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2012  n. 15  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 21    co. 1  lett. g)