Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile per il risarcimento del danno derivante dalle dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese da un deputato alla stampa nei confronti della Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Bologna, seconda sezione civile - Violazione del principio di completezza e autosufficienza del ricorso - Inammissibilità.
È inammissibile, per violazione del principio di completezza e autosufficienza, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'Appello di Bologna, seconda sezione civile, avverso la deliberazione della Camera dei deputati, assunta in data 19 settembre 2013, con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., delle dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese da un deputato alla stampa nei confronti della Azienda Casa Emilia della Provincia di Forlì, in relazione alle quali pende procedimento civile per il risarcimento del danno. Il principio di completezza e autosufficienza del ricorso impone all'autorità giudiziaria l'onere di indicare nel ricorso gli elementi che consentano di valutarne la fondatezza, raffrontando le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare con il contenuto di atti tipici della sua funzione.
Sulla rilevanza della data di spedizione postale ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito dell'ordinanza di ammissione del conflitto di attribuzione e del ricorso, v. la citata sentenza n. 205/2012.
Sul principio di completezza ed autosufficienza del ricorso, v. le citate sentenze nn. 31/2009, 223/2009, 282/2011 e 320/2013.