Sentenza 5/2015 (ECLI:IT:COST:2015:5)
Massima numero 38218
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  14/01/2015;  Decisione del  14/01/2015
Deposito del 27/01/2015; Pubblicazione in G. U. 28/01/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Referendum abrogativo - Riforma dell'organizzazione giudiziaria - Soppressione di alcuni uffici giudiziari ordinari - Quesiti referendari finalizzati alla reviviscenza, in tutto o in parte, delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi - Scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario - Quesito referendario che non indica la parte di disposizione di cui si propone l'abrogazione, ma soltanto i significati normativi da questa espressi - Difetto di chiarezza del quesito che non garantisce il libero esercizio del diritto di voto - Inammissibilità delle richieste - Assorbimento delle censure prospettate dall'Avvocatura generale dello Stato.

Testo

Sono inammissibili le tre richieste di referendum popolare per l'abrogazione di alcuni frammenti del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 19 febbraio 2014, n. 14, nonché dell'Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014. Le richieste, infatti, sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto (1° quesito) o in parte (2° e 3° quesito), delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle (3° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi ‒ e, quindi, al ripristino dei detti uffici e circondari ‒ scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario. Sul piano generale, l'unico significato attribuibile all'abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, è quello di rimuovere tale ultima abrogazione, ossia di stabilire che ciò che era stato abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad essere efficace. Tuttavia, l'abrogazione, a séguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono già state espunte dall'ordinamento. Infatti, poiché il referendum ha carattere esclusivamente abrogativo e non può direttamente costruire una (nuova o vecchia) normativa, la finalità in esso incorporata non può andare oltre il limite dei possibili effetti dell'atto. Se così non fosse, l'istituto, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e "surrettiziamente propositivo": un'ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento. L'impossibilità di conseguire il detto scopo comporta, inoltre, che verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta inidonea a raggiungere realmente gli effetti annunciati e, quindi, un'erronea prospettiva ed una falsa alternativa, ciò che determinerebbe l'impossibilità di una corretta espressione del voto popolare. Infine, con specifico riferimento alla terza richiesta referendaria, va rilevato anche che il quesito non indica il testo letterale delle parti delle disposizioni delle quali è proposta l'abrogazione ma soltanto i significati normativi, da queste espressi, oggetto della richiesta abrogativa. Tale circostanza, la quale comporta che, pure nel caso di accoglimento della proposta referendaria, resterebbero interamente vigenti le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione, è tale da pregiudicare la stessa chiarezza del quesito, necessaria al fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto.

Per l'affermazione secondo cui la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo del referendum va desunto esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", v. la citata sentenza n. 24/2011.

Per l'affermazione secondo cui l'abrogazione di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono già state espunte dall'ordinamento, v. le sentenze nn. 12/2014, 13/2012, 28/2011, 24/2011, 31/2000 e 40/1997.

Per l'affermazione secondo cui «La volontà di far "rivivere" norme precedentemente abrogate [...] non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum e sul suo carattere esclusivamente abrogativo», v. le citate sentenze nn. 13/2012, 34/2000 e 33/2000.

Sul principio secondo cui la finalità incorporata in una richiesta referendaria non può andare oltre il limite dei possibili effetti dell'atto nonché sulla natura abrogativa e non "surrettiziamente propositiva" del referendum, v., citate, sentenze nn. 28/2011, 23/2000 e 13/1999.

Sulla inidoneità del referendum ad introdurre una nuova statuizione, "non ricavabile ex se dall'ordinamento", v. la citata sentenza n. 36/1997.

Sulla impossibilità di una corretta espressione del voto popolare a causa della impossibilità di raggiungere, con il referendum, gli effetti annunciati, v. le citate sentenze nn. 36/2000 e 43/2000.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2012  n. 155  art. 1  co. 1

decreto legislativo  19/02/2014  n. 14  art. 1  co. 

decreto legislativo  19/02/2014  n. 14  art.   co. 

decreto legislativo  19/02/2014  n. 14  art. 1  co. 1

decreto legislativo  19/02/2014  n. 14  art. 1  co. 3

decreto legislativo  19/02/2014  n. 14  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte