Referendum abrogativo - Trattamenti pensionistici - Quesito riguardante una disposizione avente un complessivo contenuto di legge di bilancio - Tipologia di legge espressamente sottratta all'istituto del referendum abrogativo - Quesito riguardante una disposizione che investe una pluralità di fattispecie differenziate - Palese carenza di omogeneità - Inammissibilità della richiesta.
È inammissibile - sia per motivi che attengono alla natura della normativa che si intende abrogare sia per la palese carenza di omogeneità del quesito - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. La normativa oggetto della richiesta referendaria, che contiene una variegata serie di disposizioni in materia di trattamenti pensionistici relativa ai settori del lavoro sia pubblico che privato, presenta un complessivo contenuto di legge di bilancio e, come tale, non può essere sottoposta all'istituto del referendum abrogativo per espresso divieto contenuto nell'art. 75 Cost. Il quesito, inoltre, proprio perché riferito ad una disposizione che riguarda un aggregato indivisibile di norme relative a fattispecie differenziate, non è omogeneo e, pertanto, limita la libertà di scelta dell'elettore, non garantendo l'autenticità dell'espressione della volontà popolare.
Sulla necessità di integrare l'interpretazione letterale delle cause di inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 Cost. con una interpretazione logico-sistematica, v. la citata sentenza n. 16/1978.
Sui rapporti intercorrenti tra le leggi di spesa e le leggi di bilancio ai fini del divieto sub art. 75 Cost., v. le citate sentenze nn. 12/2014, 2/1994, 35/1985 e 16/1978.
Sulla compressione della libertà di convincimento e di scelta dell'elettore nel caso di quesito referendario non omogeneo, riguardante un aggregato indivisibile di norme, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 12/2014, 47/1991, 65/1990, 64/1990 e 27/1981.