Sentenza 7/2015 (ECLI:IT:COST:2015:7)
Massima numero 38220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  26/01/2015;  Decisione del  26/01/2015
Deposito del 30/01/2015; Pubblicazione in G. U. 04/02/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Soppressione della società in house "Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa)" - Trasferimento del personale a tempo indeterminato alla neo costituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM) - Violazione del principio del concorso pubblico - Assenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che possano legittimarne la deroga - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4. La norma censurata che dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa, alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM), da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, viola il principio del pubblico concorso. La necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, non configura infatti una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico, che possa legittimarne la deroga. (Resta assorbita l'ulteriore censura prospettata dal rimettente).

Nel senso che il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, v., tra le più recenti, le citate sentenze nn. 134/2014, 277/2013, 137/2013, 28/2013, 3/2013, 212/2012, 177/2012, 99/2012 e 293/2009.

Nel senso che il principio del pubblico concorso è derogabile solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, v. le citate sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 310/2011, 9/2010; 293/2009, 215/2009 e 81/2006.

Con specifico riferimento a disposizioni che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all'amministrazione pubblica, v. le citate sentenze nn. 134/2014, 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011, 267/2010.

Nel senso che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un «privilegio indebito» per i soggetti beneficiari di tale meccanismo, v. la citata sentenza n. 227/2013.

Per l'affermazione che la «necessità di risorse umane» che deriva dall'assunzione di funzioni già affidate dalla Regione ad una società in house non costituisce valido motivo di deroga al principio del pubblico concorso, v. la citata sentenza n. 227/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  15/01/2014  n. 4  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte