Sanità pubblica - Norme della Regione Marche - Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali - Previsione che la quota di compartecipazione è determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Disposizione rimasta medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lett. m), e 119, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49, il quale prevede che «La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 [...], convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». Nelle more del giudizio la norma censurata è stata modificata dalla legge regionale n. 6 del 2014 il cui art. 1 ha introdotto modifiche, sopprimendo, nella rubrica di detta disposizione, la parola «sanitarie» e, nel comma 1, la parola «sanitari». Pertanto, risultando lo ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente e sussistendo la mancata applicazione medio tempore della norma censurata, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Sulla necessaria corrispondenza tra la determinazione all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 149/2012.
In senso conforme, v., ex multis, la citata sentenza n. 108/2014.