Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Addizionale del 5,5 per cento da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (c.d. Robin tax ), con divieto di traslazione sui prezzi al consumo - Asserita carenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti per l'adozione del decreto-legge - Asserita violazione della riserva di legge per essere la prestazione imposta in forza di un decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 18, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un'addizionale (c.d. Robin Tax) all'imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi al consumo. Invero, la notoria situazione di emergenza economica posta alla base del decreto legge consente di escludere che esso sia stato adottato in evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. Inoltre, dall'ordinanza di remissione non si ricavano argomentazioni valide atte a dimostrare la manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà della valutazione governativa sulla sussistenza dei suddetti presupposti; d'altro canto, le disposizioni impugnate sono coerenti con le finalità del provvedimento e con i presupposti costituzionali su cui esso si fonda. Infine, la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. risulta adeguatamente rispettata anche quando la disciplina impositiva sia introdotta con un atto avente forza di legge, quale è il decreto de quo, purchè ciò avvenga - come nel caso di specie - nel rispetto dei presupposti costituzionalmente previsti.
Per l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio costituzionale del ricorrente nel procedimento a quo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 304/2011, 138/2010 e 263/2009.
Sul divieto di motivazione per relationem e sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 7/2014, 234/2011, 143/2010 e le citate ordinanze nn. 175/2013, 239/2012 e 65/2012.
Per l'affermazione che la necessità e l'urgenza di provvedere costituiscono requisiti di validità per l'adozione del decreto legge, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale dello stesso, non sanabile dalla legge di conversione, v. la citata sentenza n. 93/2011.
Nel senso che il sindacato sulla legittimità costituzionale del decreto legge è limitato alle ipotesi di evidente mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 22/2012, 93/2011, 355/2010, 83/2010, 128/2008 e 171/2007.
Per l'affermazione che la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. può essere soddisfatta anche da atti aventi forza di legge, come accade in riferimento a tutte le riserve contenute in altre norme costituzionali, comprese quelle relative ai diritti fondamentali, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 134/2003 e le citate sentenze nn. 282/1990, 113/1972 e 26/1966.