Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Addizionale del 5,5 per cento da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (c.d. Robin tax ), con divieto di traslazione sui prezzi al consumo - Discriminazione qualitativa dei redditi non supportata da adeguata giustificazione, per essere la base imponibile estesa all'intero reddito e non limitata ai soli sovra-profitti, e per il carattere strutturale e permanente del prelievo - Irrazionalità per l'inidoneità a conseguire lo scopo solidaristico sotteso al divieto di traslazione - Illegittimità costituzionale - Efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un'addizionale (c.d. Robin Tax) all'imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi al consumo. L'addizionale impugnata, applicandosi solo ad alcuni soggetti economici operanti nel settore energetico e degli idrocarburi, determina una discriminazione qualitativa dei redditi sottoposti a tassazione non supportata da adeguata giustificazione. Infatti, la base imponibile è costituita dall'intero reddito anziché dai soli sovra-profitti congiunturali, anche di origine speculativa, del settore energetico e petrolifero che il legislatore aveva inteso colpire. Inoltre, la suddetta addizionale, non essendo in alcun modo circoscritta a uno o più periodi di imposta, ha un carattere permanente, anziché contingente, e non risulta ancorata al permanere della situazione congiunturale, che tuttavia è addotta come sua ragione. Infine, nella normativa risultano carenti meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumento dei prezzi al consumo. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono, tuttavia, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale al fine di evitare che l'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla pronuncia determini uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venir meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea ed internazionale e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime. (Sono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale)
Nel senso che la capacità contributiva deve essere informata a criteri di progressività, in quanto specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in spirito di solidarietà politica, economica e sociale, v. le citate sentenze nn. 223/2012, 258/2001, 155/1963 e la citata ordinanza n. 341/2000.
Per l'affermazione che la Corte costituzionale è chiamata a verificare che le distinzioni operate dal legislatore tributario, anche per settori economici, non siano irragionevoli o arbitrarie o ingiustificate, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 201/2014, 116/2013, 223/2012 e 111/1997.
Per la legittimità di inasprimenti temporanei dell'imposizione in virtù dello loro limitata durata, v. la citata ordinanza n. 341/2000 e le citate sentenze nn. 21/1996, 159/1995 e 143/1995.
Per l'affermazione che la possibilità di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi ad una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e ragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta, v. le citate sentenze nn. 142/2014 e 21/2005.
Per l'affermazione che è compito della Corte evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale determini, paradossalmente, effetti ancor più incompatibili con la Costituzione di quelli che hanno indotto a censurare la disposizione legislativa, v. la citata sentenza n. 13/2004.
Sull'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale e i suoi limiti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 1/2014, 139/1984, 49/1970, 26/1969, 8/1967 e 127/1966.
Per l'affermazione che la modulazione degli effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale deve ritenersi coerente con i principi della Carta costituzionale, v. le citate sentenze nn. 423/2004, 13/2004, 370/2003, 416/1992, 124/1991, 50/1989, 501/1988 e 266/1988.
Per l'affermazione che la Corte costituzionale opera un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame, v. le citate sentenze nn. 85/2013 e 264/2012.
Per l'affermazione che la modulazione degli effetti temporali delle pronunce di illegittimità costituzionale non è inconciliabile con il rispetto del requisito della rilevanza, proprio del giudizio in via incidentale, v. la citata sentenza n. 50/1989.
Sulla sindacabilità delle norme penali di favore, v. le citate sentenze nn. 28/2011 e 148/1983.
Per l'affermazione che il principio di equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale, v. la citata sentenza n. 260/1990.
Nel senso che la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, v. la sentenza n. 88/2014.
Per il rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico, v. le citate sentenze nn. 40/2014, 266/2013, 250/2013, 213/2008, 384/1991 e 1/1966.