Ordinanza 12/2015 (ECLI:IT:COST:2015:12)
Massima numero 38226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  09/02/2015;  Decisione del  09/02/2015
Deposito del 11/02/2015; Pubblicazione in G. U. 11/02/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Criteri per la determinazione dell'importo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata, cui è seguita la restituzione degli atti al rimettente - Sopravvenute ulteriori plurime modifiche del quadro normativo - Necessità che il giudice rimettente proceda ad un nuovo esame circa la sussistenza dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti.

Testo

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione». Successivamente alla proposizione del giudizio di costituzionalità (con ordinanza emessa il 1° marzo 2005 e pervenuta solo il 1° agosto 2014) è intervenuta la sentenza n. 144 del 2005 di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata. Inoltre, medio tempore, il quadro normativo di riferimento ha subíto plurime modifiche. In conseguenza di tutto ciò, occorre che il giudice a quo (valutata anche la propria giurisdizione a conoscere della controversia principale) proceda ad un nuovo esame circa la sussistenza degli altri presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della sollevata questione.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, «nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione», v. la citata sentenza n. 144/2005.

Nel senso della restituzione degli atti a seguito della sentenza n. 144/2005, v. le citate ordinanze nn. 427/2006, 34/2006 e 315/2005.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006 (che aveva sostituito l'originario testo della norma censurata) nella parte in cui stabiliva che «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata», v. la citata sentenza n. 254/2014.

Per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche là dove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, v. la citata sentenza n. 130/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/02/2002  n. 12  art. 3  co. 3

legge  23/04/2002  n. 73  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte