Imposte e tasse - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" -Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota - Ricorso della Regione Lazio - Evocazione di parametri che non attengono al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - Motivazione generica e carente in ordine alla pretesa ridondanza dei vizi denunciati su tale riparto e specificamente sulla autonomia finanziaria regionale - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. e), Cost., in combinato disposto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). Il ricorso è generico quanto alla motivazione e carente quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle competenze regionali. La tesi della ricorrente, infatti, si rivela meramente assertiva e non individua lo specifico vulnus che la disposizione impugnata arrecherebbe alle proprie attribuzioni e specificamente alla sua autonomia finanziaria.
Sull'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale per genericità del ricorso in ordine all'asserita ridondanza dei vizi denunciati sul riparto di competenze, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 79/2014 e 246/2012.
Nel senso dell'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze soltanto in caso di ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto, con l'onere per le Regioni ricorrenti di indicare le specifiche competenze che si ritengono violate e le ragioni della lesione lamentata, v. le citate sentenze nn. 44/2014, 234/2013, 220/2013, 20/2013, 8/2013, 22/2012, 128/2011, 326/2010, 156/2010, 52/2010, 40/2010 e 341/2009.
Nel senso che la riduzione di disponibilità finanziarie delle Regioni a seguito di manovre di finanza pubblica non comporta lesione dell'autonomia finanziaria regionale, purché la riduzione non sia tale da determinare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 155/2006, 431/2004, 389/2004, 29/2004 e 17/2004.