Imposte e tasse - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" -Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria, per l'omessa previsione della minore entrata e delle necessarie misure compensative - Insussistenza - Imposta avente la natura di "tributo proprio regionale" che esclude la necessità di misure compensative - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011 e 19 della legge n. 196 del 2009 - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), senza prevedere l'onere, inteso come minore entrata, a carico dei bilanci regionali e le necessarie misure compensative. La configurazione dell'IRESA quale «tributo proprio regionale» esclude, infatti, la necessità di misure compensative ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 42 del 2009, giacché tale disposizione le prevede soltanto per altri tributi regionali.
Nel senso che l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) è configurata quale «tributo proprio regionale», v. la citata sentenza n. 18/2013.