Sentenza 13/2015 (ECLI:IT:COST:2015:13)
Massima numero 38229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/02/2015; Decisione del
09/02/2015
Deposito del 13/02/2015; Pubblicazione in G. U. 18/02/2015
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" -Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota - Ricorso della Regione Lazio - Statuizione asseritamente di dettaglio lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento del sistema tributario - Insussistenza - Intervento di coordinamento, avente finalità di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" -Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota - Ricorso della Regione Lazio - Statuizione asseritamente di dettaglio lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento del sistema tributario - Insussistenza - Intervento di coordinamento, avente finalità di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost. - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). La disposizione impugnata presenta molteplici finalità, tutte rientranti nella competenza legislativa statale. Essa infatti - prevedendo non un'aliquota unica, ma un'aliquota massima modulabile da tutte le Regioni sulla base dei criteri legislativamente indicati - detta una norma di coordinamento (e non di dettaglio), resa necessaria dalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e concretamente perseguite dalla stessa disposizione. L'imposta in esame, inoltre, originariamente finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il quale tuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost. - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). La disposizione impugnata presenta molteplici finalità, tutte rientranti nella competenza legislativa statale. Essa infatti - prevedendo non un'aliquota unica, ma un'aliquota massima modulabile da tutte le Regioni sulla base dei criteri legislativamente indicati - detta una norma di coordinamento (e non di dettaglio), resa necessaria dalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e concretamente perseguite dalla stessa disposizione. L'imposta in esame, inoltre, originariamente finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il quale tuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/12/2013
n. 145
art. 13
co. 15
legge
21/02/2014
n. 9
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte