Imposte e tasse - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili "IRESA" -Determinazione statale del valore massimo, con previsione di nuova e più ridotta aliquota - Ricorso della Regione Lazio - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Esclusione che le procedure collaborative fra Stato e Regioni trovino applicazione nell'attività legislativa dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 120 Cost., per violazione del principio di leale collaborazione - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). Infatti, le procedure collaborative fra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'attività legislativa dello Stato, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta direttamente o indirettamente da norme costituzionali.
Nello stesso senso, v. le citate sentenze nn. 273/2013, 297/2012 e 196/2004.