Sentenza 14/2015 (ECLI:IT:COST:2015:14)
Massima numero 38231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
09/02/2015; Decisione del
09/02/2015
Deposito del 13/02/2015; Pubblicazione in G. U. 18/02/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità -Ritenuta preclusione, in base a "diritto vivente", nella fase successiva all'opposizione a decreto penale di condanna qualora sia stata presentata contestuale domanda di oblazione - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Asserita violazione del principio dell'equo processo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Inesatta identificazione dell'ambito di operatività del "diritto vivente" - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità -Ritenuta preclusione, in base a "diritto vivente", nella fase successiva all'opposizione a decreto penale di condanna qualora sia stata presentata contestuale domanda di oblazione - Asserita irragionevole disparità di trattamento - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Asserita violazione del principio dell'equo processo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Inesatta identificazione dell'ambito di operatività del "diritto vivente" - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata - per erroneità del presupposto interpretativo, sub specie di inesatta identificazione dell'ambito di operatività dell'asserito «diritto vivente» - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, «secondo il diritto vivente» non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. allorché, contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato abbia presentato domanda di oblazione. L'interpretazione evocata dal giudice a quo non è riferibile al caso di specie. Infatti, è vero che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 25 marzo - 4 giugno 2010, n. 21243, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, sia abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ma è altrettanto vero che la stessa pronuncia individua proprio nella decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, comma 2, cod. proc. pen., una eccezione all'affermata carenza di poteri decisori sul merito dell'azione penale da parte del giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto.
Non è fondata - per erroneità del presupposto interpretativo, sub specie di inesatta identificazione dell'ambito di operatività dell'asserito «diritto vivente» - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, «secondo il diritto vivente» non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. allorché, contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato abbia presentato domanda di oblazione. L'interpretazione evocata dal giudice a quo non è riferibile al caso di specie. Infatti, è vero che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 25 marzo - 4 giugno 2010, n. 21243, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, sia abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ma è altrettanto vero che la stessa pronuncia individua proprio nella decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, comma 2, cod. proc. pen., una eccezione all'affermata carenza di poteri decisori sul merito dell'azione penale da parte del giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte