Corte dei conti - Controlli sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Calabria - Deliberazione della sezione regionale di controllo presso la Regione Calabria - Accertata irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all'esercizio finanziario 2013 - Accertata decadenza dei gruppi predetti dal diritto all'erogazione di risorse pubbliche per l'anno 2014 - Disposta trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria - Mancanza di preventiva deliberazione autorizzatoria da parte dell'organo collegiale competente a proporre il ricorso - Inammissibilità - Assorbimento dell'istanza di sospensione.
È inammissibile, per mancanza di preventiva deliberazione autorizzatoria da parte dell'organo collegiale competente, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti del 28 maggio 2014, n. 26 con cui si è stata accertata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all'esercizio finanziario 2013, nonché la loro decadenza dal diritto all'erogazione di risorse pubbliche per l'anno 2014 e disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. L'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio - ai sensi dell'art. 39, terzo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 - costituisce un'esigenza non solo formale, ma sostanziale per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre. L'istanza di sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata è assorbita dalla decisione circa l'inammissibilità del ricorso.
Sull'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio, v. le citate sentenze nn. 54/1990, 51/2007, 61/2011 e 69/2013.
Sull'esigenza non solo formale, ma sostanziale della deliberazione dell'organo collegiale, v. le citate sentenze nn. 33/1962, 36/1962, 119/1966, 8/1967, 202/2012, 142/2012.