Sentenza 16/2015 (ECLI:IT:COST:2015:16)
Massima numero 38233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  27/01/2015;  Decisione del  27/01/2015
Deposito del 26/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38234


Titolo
Agricoltura - Norme della Regione Marche - Residui vegetali sottoposti ad abbruciamento - Esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con il codice dell'ambiente e con la normativa comunitaria - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Insussistenza - Attività rientrante nella normale pratica agricola, sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni, e riconducibile alla materia residuale dell'agricoltura - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost., nella parte in cui esclude, in via generale, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti ad abbruciamento, per contrasto con la disciplina contenuta negli artt. 184-bis e 185, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152 del 2006, e nella direttiva n. 2008/98/CE. Come attestato a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità, il citato art. 185, comma 1, lett. f), del codice dell'ambiente (e quindi anche le corrispondenti disposizioni della citata direttiva) consentiva - pure anteriormente all'introduzione del comma 6-bis nell'art. 182 - di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura. In questa chiave, dunque, deve ritenersi che il legislatore regionale sia legittimamente intervenuto sul punto, nell'esercizio della propria competenza nella materia «agricoltura», di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario. Peraltro, dato che attiene alla «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, la definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale nella materia «agricoltura e foreste», restano fermi i vincoli posti dal sopravvenuto comma 6-bis dell'art. 182 del codice dell'ambiente al fine di assicurare che l'abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura - in conformità del resto a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea - non danneggi l'ambiente o metta in pericolo la salute umana.

Sulla competenza del legislatore regionale nella materia «agricoltura», di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario, v. ex plurimis, le citate sentenze nn. 62/2013, 116/2006, 282/2004 e 12/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  18/03/2014  n. 3  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 184  bis

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 185    co. 1  lett. f)

direttiva CE  19/11/2008  n. 98  art.