Sentenza 17/2015 (ECLI:IT:COST:2015:17)
Massima numero 38235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  27/01/2015;  Decisione del  27/01/2015
Deposito del 26/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contabilità speciali per gestione delle risorse relative al dissesto idrogeologico - Trasferimento delle risorse giacenti nei bilanci regionali, con subentro dei Presidenti delle Regioni ai Commissari straordinari nei rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale - Ius superveniens che assicura la distinzione tra la gestione finanziaria commissariale e quella della Regione rispetto ai pregressi rapporti di debito e di credito - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119, primo, quarto e quinto comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1-bis, del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 6 del 2014, che dispone a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'automatico subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti dei Commissari delegati per la prevenzione del rischio idrogeologico. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 10 del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014. Tale disposizione, satisfattiva delle ragioni della regione ricorrente, garantisce che le procedure di subentro nelle gestioni Commissariali non gravino in alcun modo sui bilanci regionali, così preservando l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale e assicurando il rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni attribuite all'ente territoriale. Inoltre, la norma sopravvenuta (decorrendo dal 25 giugno 2014) ha fatto sì che la disposizione censurata non abbia mai trovato applicazione. Sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza costituzionale per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In tema di distinzione tra la gestione finanziaria Commissariale e quella della Regione rispetto ai pregressi rapporti di debito e di credito, v. le citate sentenze nn. 79/2012, 108/2010 e 89/2000.

Sui limiti del trasferimento della questione di costituzionalità alla disposizione sopravvenuta, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 138/ 2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012, 326 /2010, 162/2007 e 137/2004.

Sui requisiti, richiesti dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 269/2014, 68/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/12/2013  n. 136  art. 6  co. 1

legge  06/02/2014  n. 6  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte