Sentenza 18/2015 (ECLI:IT:COST:2015:18)
Massima numero 38236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  28/01/2015;  Decisione del  28/01/2015
Deposito del 26/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia - Compensi del difensore (nella specie: difensore d'ufficio di persona irreperibile) - Criteri di determinazione dei compensi introdotti dalla novella legislativa n. 147 del 2013 - Applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge (1° gennaio 2014) - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) - nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 606 (che ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 l'art. 106-bis il quale prevede, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la riduzione di un terzo degli importi dei compensi spettanti al difensore) si applicano «alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge», ossia a partire dal 1º gennaio 2014. Il rimettente ha omesso di esaminare il problema del coordinamento temporale del citato art. 106-bis con quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (secondo cui per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate, «si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale») e non ha, pertanto, chiarito quale sia la disciplina effettivamente applicabile al caso di specie, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione derivante da un'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Inoltre, l'ordinanza - omettendo di precisare quali siano i più favorevoli parametri da applicare alle istanze di liquidazione depositate in data antecedente al 1° gennaio 2014 - risulta priva dell'indicazione espressa della disposizione assunta quale tertium comparationis.

Nel senso che l'omessa indicazione delle ragioni in ordine all'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 99/2013 e 38/2012.

Nel senso che «i giudici rimettenti sono chiamati, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non solo ad indicare le circostanze che incidono sulla rilevanza delle questioni sollevate, ma anche ad illustrare, quando sia il caso, i presupposti interpretativi che implicano, nel loro giudizio, la necessità di fare applicazione della norma censurata», v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 249/2010 e ordinanza n. 95/2012.

Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per omessa indicazione del tertium comparationis, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 9/2014.

Nel senso che l'incompleta ricostruzione del quadro normativo «compromette l'iter logico argomentativo posto a fondamento» delle censure proposte determinandone l'inammissibilità, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 276/2013 e 204/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 607

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6    co. 3  lett. c)