Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Rinuncia al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, 16, 75, 79, 81, 83, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, a varie norme di attuazione dello stesso statuto nonché all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) - che detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. La rinuncia al ricorso della Provincia autonoma - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.