Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Rinuncia al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., agli artt. 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed in relazione all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - che detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. Infatti, la rinuncia al ricorso della Provincia autonoma - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.