Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b ), del d.l. n. 78 del 2010 - Entità dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un'articolata tabella - Conferma della disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto "concordato" - Ricorso della Regione siciliana - Ritenuta determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo delle somme iscritte nella tabella, in assenza o con il mancato rispetto di criteri obiettivi ed imparziali per il riparto del concorso - Asserita violazione del principio di autonomia finanziaria speciale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 10 e 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana - nella parte in cui riguarda il concorso alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - di cui all'art. 20, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni - aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, indicante, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, secondo una tabella articolata, l'entità dei singoli contributi posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali e nella parte in cui conferma per le Regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto "concordato". L'asserita determinazione unilaterale del contributo delle somme iscritte nella tabella, non preventivamente concordato con le Regioni e le Province autonome, appare funzionale alla manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea, i cui tempi di presentazione sono stati anticipati dall'introduzione del cosiddetto semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Non è esatto sostenere che il contributo, così come determinato dalla legge di stabilità, non sia negoziabile in assoluto in quanto, prendendo la manovra di finanza pubblica a riferimento il totale dei contributi delle autonomie speciali, questi ultimi potrebbero essere singolarmente rimodulati a condizione dell'invarianza del saldo complessivo, così come da ultimo espressamente enunciato nell'art. 46, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66. Secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro confermata dalla prassi ed in particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa materia tra Governo ed autonomie speciali, lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Pertanto, ferme restando le misure finanziarie di contenimento della spesa concordate in sede europea, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata ben possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato. La disposizione impugnata, infine, fissando le ripartizioni previste dalla relativa tabella, non viola i criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali in quanto deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato attraverso il combinato disposto con l'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che prevedeva in subiecta materia, oltre che alcuni criteri di massima, soprattutto il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Sull'affermazione in base alla quale il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo, che richiede necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica, v. la citata sentenza n. 379/1992.
Sul tema delle relazioni finanziarie dello Stato con le Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 95/2013.
Sull'impossibilità che l'adozione unilaterale dei criteri per il riparto del concorso individuale delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica venga prevista come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in violazione del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 39/2013 e 179/2012.
Sulla necessità che il contributo collaborativo dello Stato in sede istruttoria e nella sede collegiale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non si riduca alla mera attesa della scadenza del termine, v. la sentenza n. 39/2013.