Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica - Previsione di misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) nonché al principio di leale collaborazione - che dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite». La norma non è lesiva dell'autonomia regionale in quanto la sua applicazione è condizionata al rispetto degli statuti delle autonomie speciali, sia in termini procedurali che sostanziali. Il principio dell'autonomia regionale deve essere contemperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea, i quali non si esauriscono negli ambiti discrezionali dell'accordo, ma possono - nell'indefettibile rispetto delle norme statutarie - prevedere, come nel caso in esame, forme di riorganizzazione delle funzioni amministrative e del loro riparto tra Stato e Regioni, capaci di produrre effetti favorevoli in termini di efficienza ed economicità.
Sulla necessità che il principio dell'autonomia regionale venga contemperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea, v. la citata sentenza n. 118/2012.