Sentenza 19/2015 (ECLI:IT:COST:2015:19)
Massima numero 38242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/02/2015;  Decisione del  10/02/2015
Deposito del 26/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38237  38238  38239  38240  38241  38243  38244  38245


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica - Previsione di misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) nonché al principio di leale collaborazione - che dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite». La norma non è lesiva dell'autonomia regionale in quanto la sua applicazione è condizionata al rispetto degli statuti delle autonomie speciali, sia in termini procedurali che sostanziali. Il principio dell'autonomia regionale deve essere contemperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea, i quali non si esauriscono negli ambiti discrezionali dell'accordo, ma possono - nell'indefettibile rispetto delle norme statutarie - prevedere, come nel caso in esame, forme di riorganizzazione delle funzioni amministrative e del loro riparto tra Stato e Regioni, capaci di produrre effetti favorevoli in termini di efficienza ed economicità.

Sulla necessità che il principio dell'autonomia regionale venga contemperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea, v. la citata sentenza n. 118/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  12/11/2011  n. 183  art. 32  co. 16

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte