Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Applicazione del sistema sanzionatorio per le violazioni del patto di stabilità - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha determinato la non riferibilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) nonché al principio di leale collaborazione - che prevede l'applicabilità nei confronti delle Regioni a statuto speciale dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, in violazione del meccanismo della previa intesa. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1, «nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome», la disposizione impugnata non è più riferibile alla Regione siciliana, in quanto ente territoriale a statuto speciale.
Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011 «nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome», v. la sentenza n. 219/2013.