Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Applicazione del sistema sanzionatorio per le violazioni del patto di stabilità - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Motivazione per relationem - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, in quanto motivate per relationem, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, che prevede il concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché l'applicazione anche ad esse del sistema sanzionatorio per le violazioni del patto di stabilità. Le relative censure, infatti, sono dedotte in modo puramente assertivo e, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte, neppure il semplice rinvio ad un precedente atto può valere a colmare l'anzidetta lacuna.
Per l'inammissibilità di una questione motivata solo per relationem, v. la citata sentenza n. 175/2014.