Processo penale - Imputato infermo di mente sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva, in situazione di incapacità processuale permanente e irreversibile - Sospensione del procedimento - Preclusione per il giudice di celebrare il processo e di definirlo con sentenza (compresa quella di assoluzione per non imputabilità e applicazione di misure di sicurezza) allorché l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale - Ius superveniens - Necessità che il giudice rimettente valuti la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 32 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui, in caso di incapacità processuale, permanente ed irreversibile, di un imputato infermo di mente sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva, «non consente al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità ed applicazione di misure di sicurezza, allorché l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81), il quale, all'art. 1, comma 1-quater, stabilisce che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo». A fronte di tale ius superveniens, spetta pertanto al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Sulla restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.