Ordinanza 21/2015 (ECLI:IT:COST:2015:21)
Massima numero 38247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  28/01/2015;  Decisione del  28/01/2015
Deposito del 26/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Prevista applicazione retroattiva anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Asserita violazione del principio della capacità contributiva - Asserita irragionevolezza - Asserita lesione dei principi di autonomia ed indipendenza degli organi giurisdizionali - Insussistenza - Obiettiva incertezza della disposizione interpretata e plausibilità dell'interpretazione recata dalla norma censurata - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 Cost., nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che l'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale, prevista nell'art. 26 citato, si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Infatti, il rimettente muove da premesse ermeneutiche che la giurisprudenza costituzionale ha già non condiviso ritenendo non implausibile la tesi secondo cui gli enti pubblici, compresi i Comuni, non soggetti all'IRPEG ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 erano da qualificare come soggetti esenti, e non esclusi, dall'imposta con la conseguenza che nei loro confronti l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta era legittima in base al terzo periodo del citato art 26, comma 4. L'obiettiva incertezza della disposizione interpretata e la plausibilità dell'interpretazione recata dalla norma censurata non ha leso alcun affidamento dei contribuenti, né ha legittimato un'imposizione che, in precedenza, potesse univocamente ritenersi indebita. Neppure ha determinato interferenze con l'esercizio della funzione giudiziaria, giacché ha posto una disciplina generale e astratta sull'interpretazione di una disposizione anteriore, operando su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme. Infine, accertata la natura interpretativa della norma denunciata, l'intervento legislativo in questione ha un carattere di prevedibilità che può considerarsi un indice significativo del permanere della capacità contributiva.

Sui limiti posti alla Corte nel controllo della rilevanza, v. le citate sentenze nn. 106/2013 e 242/2011.

Sull'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, v. le citate ordinanze nn. 428/2006, 313/2002.

In tema di interpretazione autentica e capacità contributiva, v. la citata sentenza n. 175/1974.

Sulla sussistenza di un elemento di prevedibilità dell'imposta, non privo di significato quanto alla verifica della permanenza della capacità contributiva, v. le citate sentenze nn. 410/1995, 14/1995, 315/1994.



Atti oggetto del giudizio

legge  18/02/1999  n. 28  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte