Sentenza 22/2015 (ECLI:IT:COST:2015:22)
Massima numero 38248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  27/01/2015;  Decisione del  27/01/2015
Deposito del 27/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38249


Titolo
Straniero - Ciechi extracomunitari - Pensione di invalidità e speciale indennità - Concessione subordinata alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) - Carente motivazione in ordine all'individuazione dei parametri asseritamente violati e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile - tanto in ordine all'esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza - la questione di legittimità dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell'assegno sociale maggiorato». Il giudice remittente, infatti, si limita ad operare un semplice rinvio, per relationem, all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente e rievocare, peraltro in modo generico, i princìpi posti a base di precedenti pronunce sulla stessa materia, non fornendo, nell'atto di promovimento, un'esauriente ed autonoma motivazione.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), v. la citata sentenza n. 40/2013.

Sulla necessità che il giudice remittente fornisca, nell'atto di promovimento, un'esauriente ed autonoma motivazione, v. la citata ordinanza n. 33/2014.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte