Sentenza 22/2015 (ECLI:IT:COST:2015:22)
Massima numero 38249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  27/01/2015;  Decisione del  27/01/2015
Deposito del 27/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38248


Titolo
Straniero - Ciechi extracomunitari - Pensione di invalidità e speciale indennità in favore dei ciechi parziali - Concessione subordinata alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) - Discriminazione - Violazione del principio di solidarietà - Contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale - l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione ai ciechi extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità di cui all'art. 8 della legge n. 66 del 1962 e della speciale indennità in favore dei ciechi parziali di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988. Nell'ipotesi in cui vengono in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La specificità dei connotati invalidanti delle persone non vedenti rende ancora più arduo, rispetto ad altre invalidità, subordinare la fruizione del beneficio al possesso della carta di soggiorno, cioè a requisiti di carattere meramente "temporale", del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.

- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), v. la citata sentenza n. 40/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 14