Ordinanza 24/2015 (ECLI:IT:COST:2015:24)
Massima numero 38251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/02/2015;  Decisione del  10/02/2015
Deposito del 27/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38252


Titolo
Intervento in giudizio - Parte costituitasi nel giudizio a quo successivamente alla rimessione della questione e alla sospensione del giudizio - Inammissibilità della costituzione.

Testo
E' inammissibile la costituzione di Federfarma nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.l. n. 1 del 2012, impugnati, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui hanno attribuito ai Comuni il potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Infatti, l'intervento ad adiuvandum di Federfarma nel giudizio a quo è successivo alla sospensione disposta con l'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte