Ordinanza 24/2015 (ECLI:IT:COST:2015:24)
Massima numero 38252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/02/2015;  Decisione del  10/02/2015
Deposito del 27/02/2015; Pubblicazione in G. U. 04/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38251


Titolo
Farmacia - Attribuzione ai Comuni del potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie - Asserita violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Asserita lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di sussidiarietà - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.l. n. 1 del 2012, impugnati, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui hanno attribuito ai Comuni il potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Infatti, il rimettente non chiarisce se la soluzione dei palesati dubbi di incostituzionalità della normativa denunciata sia indispensabile per la definizione del giudizio. Inoltre, non motivando sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica, derivante dalla constatazione che il loro eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento del provvedimento impugnato, e sostenendo che un tale annullamento non precluderebbe al Comune di esercitare nuovamente il potere attribuitogli dalle norme censurate, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente, di fatto il giudice a quo svincola la proposizione del dubbio di costituzionalità dal nesso di pregiudizialità attuale con la soluzione del giudizio principale, realizzando un inammissibile tentativo di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità.

Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014.

Sul nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 91/2013.

In tema di inammissibilità, qualora il rimettente non illustri «neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica», v. la citata ordinanza n. 158/2013.

In tema di rilevanza, nella specie sulla necessità dell'attualità della questione sollevata, v. la citata sentenza n. 213/2014



Atti oggetto del giudizio

legge  02/04/1968  n. 475  art. 2  co. 1

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 11  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 11  co. 2

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte