Sentenza 25/2015 (ECLI:IT:COST:2015:25)
Massima numero 38253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
28/01/2015; Decisione del
28/01/2015
Deposito del 03/03/2015; Pubblicazione in G. U. 11/03/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto" analogamente a quanto previsto per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000) - Mancata previsione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto" analogamente a quanto previsto per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000) - Mancata previsione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto", analogamente a quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione - che è priva anche di un'esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio - non contiene indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dal citato art. 34 per l'applicabilità della suddetta formula di proscioglimento. Invero, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della procedibilità, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma occorre anche valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare. L'ordinanza di rimessione non fa cenno di tutti questi elementi né della mancanza di opposizione, oltre che dell'imputato, anche della persona offesa, che costituisce una condizione necessaria della causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto".
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto", analogamente a quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione - che è priva anche di un'esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio - non contiene indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dal citato art. 34 per l'applicabilità della suddetta formula di proscioglimento. Invero, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della procedibilità, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma occorre anche valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare. L'ordinanza di rimessione non fa cenno di tutti questi elementi né della mancanza di opposizione, oltre che dell'imputato, anche della persona offesa, che costituisce una condizione necessaria della causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto".
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 529
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte