Sentenza 26/2015 (ECLI:IT:COST:2015:26)
Massima numero 38254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  28/01/2015;  Decisione del  28/01/2015
Deposito del 03/03/2015; Pubblicazione in G. U. 11/03/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Notizie e dati non addotti dal contribuente in risposta a questionario inviato dall'amministrazione - Inutilizzabilità a favore dello stesso contribuente nel giudizio tributario - Inesatta identificazione della norma oggetto - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per l'inesatta identificazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto prevede l'inutilizzabilità nel giudizio tributario di notizie, dati e documenti non addotti dal contribuente in risposta a questionario inviato dall'amministrazione in sede di accertamento sintetico. Nella prospettazione del rimettente, infatti, la preclusione processuale in cui è incorso il contribuente discende dal quinto comma dello stesso art. 32, che ha la finalità di circoscrivere l'efficacia della disposizione censurata. L'errore di individuazione della norma è, oltre che formale, sostanziale, il che preclude l'esame del merito della questione in quanto esclude a priori la possibilità di pervenire in via interpretativa a superare il difetto di prospettazione.

Sull'inammissibilità della questione per essere stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall'effettivo oggetto delle censure, v., ex multis, la citata sentenza n. 59/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 32  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte