Sentenza 27/2015 (ECLI:IT:COST:2015:27)
Massima numero 38255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/02/2015;  Decisione del  11/02/2015
Deposito del 03/03/2015; Pubblicazione in G. U. 11/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38256


Titolo
Intervento in giudizio - Costituzione tardiva delle parti private - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile, per tardività nella costituzione, l'intervento delle parti private nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Le parti private, infatti, si sono costituite oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissato dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Sull'inammissibilità dell'intervento delle parti private per tardiva costituzione in giudizio, v. la sentenza n. 364/2010 nonché le ordinanze nn. 11/2010, 100/2009 e 124/2008.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte