Impiego pubblico - Indennità di impiego operativo per attività di imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare - Estensione al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco che svolge attività di imbarco su motonavi - Mancata previsione - Incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
È inammissibile - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Il giudice rimettente, infatti, si è limitato a censurare la disposizione impugnata, senza tenere in considerazione che l'estensione della norma censurata, riguardante le Forze armate, anche alle Forze di polizia è avvenuta con ulteriori disposizioni di legge e senza prendere in considerazione le specifiche disposizioni, di fonte legale e negoziale, relative al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco.
Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate sentenze nn. 251/2014, 165/2014, 17/2014, 114/2013, 356/2010 e 16/2008, nonché le ordinanze nn. 194/2014, 276/2013, 307/2011 e 434/2005.