Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto a modificare l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali - Mancata previsione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 3, lett. b, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato in corso di dibattimento, ove il pubblico ministero abbia modificato l'imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta nei sensi auspicati dal rimettente la sentenza n. 273 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione». La questione è pertanto divenuta priva di oggetto in quanto la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento, in parte qua, con efficacia ex tunc.
Nello stesso senso, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 276/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012.