Ordinanza 29/2015 (ECLI:IT:COST:2015:29)
Massima numero 38258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/2015; Decisione del
11/02/2015
Deposito del 03/03/2015; Pubblicazione in G. U. 11/03/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento giudiziario - Vice procuratori onorari - Spettanza di un'indennità di lire 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'art. 72 del r.d. n. 12 del 1941 - Esclusione dell'indennità per le attività delegate che si svolgono fuori udienza - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Indeterminatezza del quadro normativo e del petitum - Manifesta inammissibilità.
Ordinamento giudiziario - Vice procuratori onorari - Spettanza di un'indennità di lire 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'art. 72 del r.d. n. 12 del 1941 - Esclusione dell'indennità per le attività delegate che si svolgono fuori udienza - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Indeterminatezza del quadro normativo e del petitum - Manifesta inammissibilità.
Testo
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. 28 luglio 1989, n. 273, come modificato, dapprima, dall'art. 24-ter del d.l. n. 341 del 2000 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 4 del 2001) e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione ai vice procuratori onorari di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza. Infatti, il rimettente si è limitato ad attestare apoditticamente che la «questione non può dirsi manifestamente infondata»; inoltre, il quadro normativo non appare chiaro dal momento che il predetto art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001 è stato abrogato dal 1° luglio 2002 e il giudice a quo non dà conto dell'incidenza di questa modifica normativa sulla disposizione censurata. Infine, il contenuto del petitum resta del tutto indeterminato dal momento che non si specifica il "tipo" di intervento richiesto alla Corte, sull'an, sul quantum e sul quomodo delle ulteriori indennità eventualmente da riconoscere al vice procuratore onorario.
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. 28 luglio 1989, n. 273, come modificato, dapprima, dall'art. 24-ter del d.l. n. 341 del 2000 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 4 del 2001) e, successivamente, dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione ai vice procuratori onorari di una indennità anche per le attività delegate che si svolgano fuori udienza. Infatti, il rimettente si è limitato ad attestare apoditticamente che la «questione non può dirsi manifestamente infondata»; inoltre, il quadro normativo non appare chiaro dal momento che il predetto art. 52, comma 44, della legge n. 448 del 2001 è stato abrogato dal 1° luglio 2002 e il giudice a quo non dà conto dell'incidenza di questa modifica normativa sulla disposizione censurata. Infine, il contenuto del petitum resta del tutto indeterminato dal momento che non si specifica il "tipo" di intervento richiesto alla Corte, sull'an, sul quantum e sul quomodo delle ulteriori indennità eventualmente da riconoscere al vice procuratore onorario.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/07/1989
n. 273
art. 4
co. 2
decreto-legge
24/11/2000
n. 341
art. 24
co.
legge
19/01/2001
n. 4
art.
co.
legge
28/12/2001
n. 448
art. 52
co. 44
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte