Consuetudine internazionale - Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli Stati esteri - Esclusione della giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nello Stato del giudice adìto - Norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012 (Germania c. Italia) - Asserita lesione di diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilità in sede giurisdizionale - Asserito contrasto con il diritto di agire in giudizio, assunto come principio supremo dell'ordinamento costituzionale - Sopravvenuta sentenza n. 238 del 2014 - Accertata inesistenza ab origine della norma consuetudinaria nell'ordinamento italiano - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per inesistenza (ab origine) del suo oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, "iure imperii" dal Terzo Reich». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale − in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale» − ha accertato che «la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto».
In tema di immunità degli stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli stati esteri, v. la citata sentenza n. 238/2014.