Trattati e convenzioni internazionali - Statuto delle Nazioni Unite (ONU) - Impegno di ciascuno Stato membro a conformarsi alle decisioni emesse dalla Corte internazionale di giustizia nei procedimenti di cui è stato parte - Conseguente obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano - Asserita lesione di diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilità in sede giurisdizionale - Asserito contrasto con il diritto di agire in giudizio, assunto come principio supremo dell'ordinamento costituzionale - Sopravvenuta sentenza n. 238 del 2014, dichiarativa della illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), «nella parte in cui, recependo l'art. 94 dello Statuto dell'Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
Sull'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, v. la citata sentenza n. 238/2014.