Tributi - In genere - Principio dell'eguaglianza tributaria - Possibile diversificazione tra contribuenti, supportata da adeguata giustificazione - Discrezionalità del legislatore, con il limite della non arbitrarietà (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate, c.d. sugar tax). (Classif. 255001).
Il principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (Precedente: S. 288/2019 – mass. 41903).
Sebbene il legislatore goda di un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale, la sua attività è comunque soggetta al controllo della Corte costituzionale circa il rispetto dei menzionati principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost., che si risolve in un giudizio sull’uso ragionevole o meno che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, diretto a verificare la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 240/2017 - mass. 40616; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012 - mass. 36633; S. 111/1997; O. 341/2000).
Non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare, dovendosi, tuttavia, la possibilità di imposizioni differenziate – anche se non vietata dagli artt. 3 e 53 Cost. – ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 10/2015; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 21/2005; S. 111/1997 - mass. 23271).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019 che istituisce e disciplina l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax. La misura – rientrante tra i tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi beni, contraddistinti da una prevalente finalità extrafiscale quale il contrasto di condotte incidenti negativamente sulla salute – non viola il principio di eguaglianza tributaria. Sebbene il rimettente lamenti un ingiustificato trattamento tributario differenziato a carico delle sole bevande in esame, e non anche di altri prodotti alimentari contenenti i medesimi edulcoranti, risulta, invece, palese che la giustificazione dell’introduzione della sugar tax discende dall’attitudine delle bevande analcoliche edulcorate a provocare diabete, obesità e altre patologie. Tale specifica attestazione scientifica si pone all’origine sia del presupposto dell’imposta – la cessione e/o l’immissione in commercio sul territorio nazionale di tali bevande –, sia della base imponibile, – il quantitativo immesso in commercio per il consumo – sia, infine, dei soggetti passivi, ovvero i produttori. Tale giustificazione scientifica risulta, inoltre, sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità di altri prodotti alimentari edulcorati – individuati, peraltro, con estrema genericità – raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore).