Trattati e convenzioni internazionali - Adesione dell'Italia alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Conseguente obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi iure imperii dal Terzo Reich [almeno in parte] nel territorio italiano - Asserita lesione di diritti umani inviolabili, vanificati dalla non tutelabilità in sede giurisdizionale - Asserito contrasto con il diritto di agire in giudizio, assunto come principio supremo dell'ordinamento costituzionale - Sopravvenuta sentenza n. 238 del 2014, dichiarativa della illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), «nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l'obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi "iure imperii" dal Terzo Reich nel territorio italiano». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
Sull'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, v. la citata sentenza n. 238/2014.