Sentenza 31/2015 (ECLI:IT:COST:2015:31)
Massima numero 38262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  27/01/2015;  Decisione del  27/01/2015
Deposito del 12/03/2015; Pubblicazione in G. U. 18/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38263


Titolo
Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Atto di intervento di soggetti che non sono titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Carenza di legittimazione - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento spiegato nel giudizio in via principale da soggetti che non sono titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale.

Sull'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio in via principale da soggetti che non sono titolari di attribuzioni legislative, v., ex plurimis, le sentenze nn. 121/2010, 278/2010, 33/2011, 69/2011, 105/2012, 114/2012, 245/2012, 118/2013, 220/2013 e 285/2013.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte