Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Atto di intervento di soggetti che non sono titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Carenza di legittimazione - Inammissibilità.
È inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento spiegato nel giudizio in via principale da soggetti che non sono titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale.
Sull'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio in via principale da soggetti che non sono titolari di attribuzioni legislative, v., ex plurimis, le sentenze nn. 121/2010, 278/2010, 33/2011, 69/2011, 105/2012, 114/2012, 245/2012, 118/2013, 220/2013 e 285/2013.