Ambiente - Norme della Regione Liguria - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Mancata applicazione, medio tempore, delle norme censurate - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202, 238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del d.P.C.M. 20 luglio 2012, 10, comma 14, lett. d), e) ed f), del d.l. n. 70 del 2011 - degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lett. c) e e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 - riguardanti l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge regionale n. 21 del 2014 ha apportato una serie di modifiche alla censurata disciplina regionale, adeguandola ai principi contenuti nelle evocate norme interposte prima della sua effettiva applicazione, così da determinare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio.
Per l'affermazione che, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debbano sussistere la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione, medio tempore, delle suddette norme abrogate o modificate, v. le citate sentenze nn. 87/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.