Sentenza 32/2015 (ECLI:IT:COST:2015:32)
Massima numero 38265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  10/02/2015;  Decisione del  10/02/2015
Deposito del 12/03/2015; Pubblicazione in G. U. 18/03/2015
Massime associate alla pronuncia:  38264


Titolo
Servizio idrico - Norme della Regione Liguria - Attribuzione ai Comuni, già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, della facoltà di gestire autonomamente il Servizio idrico integrato, in forma singola o associata - Contrasto con il principio, espresso dalla norma statale interposta, di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, che attribuisce ai Comuni, già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, la facoltà di gestire autonomamente il servizio idrico intergrato, in forma singola o associata. La normativa statale interposta ha razionalizzato la gestione del servizio idrico integrato, prevedendo che le Regioni organizzino i servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, eventualmente modificando le relative delimitazioni (art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006), e che attribuiscano le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale ad altri ente o soggetto individuato con legge (art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009). La citata disciplina statale è stata introdotta nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente. Infatti, al primo titolo competenziale sono ascrivibili la forma di gestione del servizio idrico integrato e le relative procedure di affidamento, trattandosi di regole dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione, disciplinando le modalità di conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima. Il secondo titolo competenziale viene in rilievo poiché l'allocazione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema nel suo aspetto dinamico. La norma regionale censurata, esulando dall'ambito di competenza tracciato dal legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione "autonoma" del servizio idrico escludendo, in relazione all'ipotesi contemplata, che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con atto proprio, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio, ponendosi, così, in contrasto con il principio statale di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni.

Sui requisiti del ricorso in via principale, v., ex plurimis, le citate sentenze 3/2013, 312/2010, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003, 384/1999 e la citata ordinanza n. 123/2012.

Per l'affermazione che il servizio idrico integrato è servizio pubblico locale di rilevanza economica e che la disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali rientra nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze 62/2012, 187/2011 e 325/2010.

Per l'ammissibilità dell'intervento regionale in materia di servizi pubblici locali, v. le citate sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 307/2009, 246/2009, 160/2009, 168/2008, 378/2007 e 144/2007.

Per l'affermazione che i casi di affidamento in house, quale modello organizzativo succedaneo della vietata gestione diretta da parte dell'ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali e tassativamente previsti, v. la citata sentenza n. 325/2010.

Per l'applicabilità diretta del diritto comunitario in materia di affidamento in house e per le previsioni di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici di rilevanza economica, compreso il servizio idrico, v. le citate sentenze nn. 50/2013, 199/2012 e 24/2011.

Per la riconducibilità ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., sia della disciplina della tariffa del servizio idrico integrato sia dell'affidamento della gestione di tale servizio, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 228/2013, 67/2013, 62/2012, 187/2011, 128/2011, 325/2010, 142/2010, 29/2010, 307/2009 e 246/2009.

Nel senso che la normativa regionale deve limitarsi ad individuare l'ente o il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO, v. la citata sentenza n. 62/2012.

Sulla spettanza all'ente successore dell'AATO del potere di scelta delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico intergrato, v. la citata sentenza n. 228/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/02/2014  n. 1  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 147  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 186  bis