Intervento in giudizio - Soggetto che non è parte nel giudizio principale e non è portatore di un interesse qualificato - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. h) ed l), Cost., è inammissibile l'intervento della Zimmer s.r.l. in quanto il soggetto non riveste il ruolo di parte nel giudizio principale né è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'inammissibilità non viene meno per la circostanza secondo cui il giudizio, di cui è parte il soggetto che aspiri a intervenire, sia stato sospeso in attesa dell'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da altro indipendente giudizio; l'opposta soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e nell'irrituale esonero del giudice a quo dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto dedotto in giudizio, v., ex plurimis, ordinanza allegata alla sentenza n. 236/2014.
Sulla inammissibilità dell'intervento di terzo, parte in un giudizio sospeso in attesa dell'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da altro indipendente giudizio, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 470/2002; ordinanze nn. 119/2008 e 179/2003, nonchè ordinanza allegata alla sentenza n. 304/2011.