Appalti pubblici - Norme della Regione siciliana - Appalti di importo superiore a centomila euro - Tracciabilità dei flussi finanziari - Obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto - Risoluzione del contratto in ipotesi di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di un dirigente dell'impresa aggiudicataria - Misure rientranti nell'ambito della materia "ordine pubblico e sicurezza" attribuita alla competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, in quanto prevede, per gli appalti di importo superiore ai centomila euro, da un lato, la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto, pena la risoluzione del contratto per inadempimento (comma 1); dall'altro, la risoluzione del contratto in ipotesi di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di un dirigente dell'impresa aggiudicataria (comma 2). Le disposizioni censurate, sia per la finalità che per l'oggetto materiale su cui incidono, nonché per gli strumenti normativi impiegati, vanno ricondotte alla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che ha per oggetto le misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre, nel caso in esame vengono in rilievo misure specifiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, il cui carattere fondamentale consiste proprio nella conformazione uniforme su tutto il territorio dello Stato e nella coerenza sistematica con l'intero impianto della legislazione nazionale, finalizzata a combattere la penetrazione della malavita nelle commesse pubbliche. Ogni ulteriore profilo di censura rimane assorbito.
Per l'affermazione secondo cui, poiché l'attività contrattuale della pubblica amministrazione non può identificarsi in una materia a sé, ma «rappresenta un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica», le questioni di costituzionalità devono essere esaminate «in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione», nonché alla luce della ratio dell'intervento legislativo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 401/2007 e 69/2011.
Sulla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico», v., ex plurimis, sentenza n. 118/2013.
Sull'appartenenza a detto ambito di competenza della tracciabilità dei flussi finanziari pubblici attraverso l'utilizzo di un unico conto corrente, v. la citata sentenza n. 35/2012).
Sulla competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale l'estraneità del legislatore regionale è affermata anche in presenza dell'autonomia speciale statutariamente accordata alla Regione siciliana, v. le citate sentenze nn. 35/2012 e 55/2001.