Sentenza 33/2015 (ECLI:IT:COST:2015:33)
Massima numero 38268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
25/02/2015; Decisione del
25/02/2015
Deposito del 12/03/2015; Pubblicazione in G. U. 18/03/2015
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione siciliana - Disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Norma in rapporto di stretta e inscindibile connessione con quella espunta dall'ordinamento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Appalti pubblici - Norme della Regione siciliana - Disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Norma in rapporto di stretta e inscindibile connessione con quella espunta dall'ordinamento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Sicilia 20 novembre 2008, n. 15, in ragione della stretta ed inscindibile connessione con i commi 1 e 2, del medesimo art. 2, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, dei quali presuppone l'applicazione.
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Sicilia 20 novembre 2008, n. 15, in ragione della stretta ed inscindibile connessione con i commi 1 e 2, del medesimo art. 2, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, dei quali presuppone l'applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
20/11/2008
n. 15
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte